Strasburgo, 05/04/2017 ID univoco: 170407_38
1283ª sessione del Comitato dei Ministri
Dichiarazione dell'Unione europea sulla persecuzione dei testimoni di Geova in Russia
Il 15 marzo il Ministero della Giustizia della Federazione Russa ha depositato presso la Corte Suprema l'ultima dura azione intrapresa contro i Testimoni di Geova e un'ulteriore intensificazione della violazione dei loro diritti e dei procedimenti giudiziari a cui sono sottoposti in Russia, che contravviene alle norme internazionali sulla libertà di religione o di credo.
Questa decisione potrebbe portare alla liquidazione del Centro Amministrativo e di tutti gli uffici di rappresentanza locali dei testimoni di Geova in Russia e alla confisca delle loro proprietà. Nel frattempo, il Ministero ha etichettato il Centro Amministrativo come "estremista" e ha imposto il bando a tutte le persone giuridiche dei Testimoni di Geova in tutto il paese. Si tratta di uno sviluppo molto negativo che potrebbe portare a procedimenti penali contro i testimoni di Geova semplicemente perché praticano la loro religione.
L'Unione europea condivide le preoccupazioni espresse dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite in merito a una serie di relazioni secondo cui la legge federale sulla lotta contro le attività estremiste è sempre più utilizzata nella Federazione russa per limitare la libertà di religione rivolta, tra l'altro, contro i testimoni di Geova.
Le autorità russe dovrebbero garantire che i testimoni di Geova godano pacificamente del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e del diritto alla libertà di riunione e di associazione senza ulteriori interferenze, come garantito dalla Costituzione della Federazione Russa. Le autorità russe devono rispettare gli accordi internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché le norme internazionali in materia di diritti umani.
L'Unione europea continua a promuovere la libertà di religione o di credo come diritto esercitabile da tutti e ovunque, sulla base dei principi di uguaglianza, non discriminazione e universalità. Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, l'esercizio della libertà di religione o di credo in comunità con gli altri include (ma non è limitato a): la personalità giuridica e la non interferenza negli affari interni, compreso il diritto di stabilire e mantenere luoghi di culto o di riunione accessibili, la libertà di scegliere e formare leader e il diritto di impegnarsi in attività sociali, attività culturali, educative e caritative.